Contexte législatif

LAW 4/2013

LA CONFÉDÉRATION FONCTIONNE DANS LE CONTEXTE DE LA AGRÉGATIONS PRÉVUES PAR LA LOI DE L'ÉTAT N°4-2013

La loi 4:2013 représente une nouvelle frontière dans le règlement de professions non reconnu, cioè quelle senza albo e non biologique. La Legge è principalmente orienté à l'adresse Associations à caractère privé pour les professions non enregistrées, même si les associations n'ont pas de représentation exclusive de la profession spécifique, lasciando cosi sussistere la possibilità che ne esistano varie pour le même chiffre. En outre, la loi précise que il singolo professionista può operare anche senza rappresentanza associativa anche se è demandato a informare che opera nel contesto specifico delle professioni libere. È importante sottolineare che le professioni libere, non organizzate in ordini o collegi, non possono intervenire in materia di esclusiva competenza delle professioni strutturate in ordini e collegi come, per esempio, avvocati, commercialisti, medici o nel caso specifico del turismo di avventura, le guide alpine. Contravvenire a tali requisiti chiama in causa il reato di esercizio abusivo di una professione (Art.348 CP).

La Norme ISO 21102 cita espressamente che per tale profilo, di guida del turismo di avventura, è necessario sempre verificare, per gli specifici ambiti, se in un determinato Stato vi è una regolamentazione vincolante.

En Italie, per esempio, una figura rappresentativa del turismo d’avventura è la Guida Alpina, tale professione è riservata (Legge dello Stato n. 6 – 1989) e quindi solo il Collegio Nazionale delle Guide Alpine Italiano può rilasciare la qualifica professionale.

Ovviamente, qualsiasi Guida Alpina può certificarsi come Guida del Turismo di Avventura secondo la norma ISO 21102 nelle varie declinazioni previste.

 La certification è quindi bénévole ed è in questo caso un élément distinctif et reconnaissable ulteriore a livello internazionale ed anche nazionale ma non necessario ai fini dell’esercizio della professione perché il professionista, in questo caso, è già autorizzato per legge.

Se invece si considera nell’ambito del turismo di avventura la guide cyclotourisme, tale professione è libera e se certificati, l’unico registro pubblico valido conformément à Loi 4:2013 è il registro di Accréditation où figurent les noms de toutes les personnes certifiées par un organisme de certification accrédité par Accredia pour la norme ISO 21102. Attention que la certification n'est pas un système d'accès au monde du travail, perché trattandosi di professioni libera, l’accesso è libero. La certification è uno instrument de garantie supplémentaire pour le marché et un système de confirmation qui n'est pas autoréférentiel, mais tiers, donc indépendant, d'un professionalità acquisita.

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