Contesto Legislativo
LEGGE 4/2013
LA CONFEDERAZIONE OPERA NEL CONTESTO DELLE FORME AGGREGATIVE PREVISTE DELLA LEGGE DELLO STATO N.4-2013
La Legge 4:2013 rappresenta una nuova frontiera nella regolamentazione delle professioni non riconosciute, cioè quelle senza albo e non ordinistiche. La Legge è principalmente orientata alle Associazioni di natura privatistica per le professioni senza albo anche se le Associazioni non hanno vincolo di rappresentanza esclusiva della professione specifica, lasciando cosi sussistere la possibilità che ne esistano varie per la medesima figura. Inoltre la Legge specifica che il singolo professionista può operare anche senza rappresentanza associativa anche se è demandato a informare che opera nel contesto specifico delle professioni libere. È importante sottolineare che le professioni libere, non organizzate in ordini o collegi, non possono intervenire in materia di esclusiva competenza delle professioni strutturate in ordini e collegi come, per esempio, avvocati, commercialisti, medici o nel caso specifico del turismo di avventura, le guide alpine. Contravvenire a tali requisiti chiama in causa il reato di esercizio abusivo di una professione (Art.348 CP).
La norma ISO 21102 cita espressamente che per tale profilo, di guida del turismo di avventura, è necessario sempre verificare, per gli specifici ambiti, se in un determinato Stato vi è una regolamentazione vincolante.
In Italia, per esempio, una figura rappresentativa del turismo d’avventura è la Guida Alpina, tale professione è riservata (Legge dello Stato n. 6 – 1989) e quindi solo il Collegio Nazionale delle Guide Alpine Italiano può rilasciare la qualifica professionale.
Ovviamente, qualsiasi Guida Alpina può certificarsi come Guida del Turismo di Avventura secondo la norma ISO 21102 nelle varie declinazioni previste.
La certificazione è quindi volontaria ed è in questo caso un elemento distintivo e di riconoscimento ulteriore a livello internazionale ed anche nazionale ma non necessario ai fini dell’esercizio della professione perché il professionista, in questo caso, è già autorizzato per legge.
Se invece si considera nell’ambito del turismo di avventura la guida cicloturistica, tale professione è libera e se certificati, l’unico registro pubblico valido ai sensi della Legge 4:2013 è il registro di Accredia ove vengono riportati i nominativi di tutte le persone certificate da un Ente di Certificazione accreditato Accredia per la ISO 21102. Attenzione che la certificazione non costituisce un sistema di accesso al mondo del lavoro, perché trattandosi di professioni libera, l’accesso è libero. La certificazione è uno strumento di garanzia ulteriore per il mercato e un sistema di conferma non autoreferenziale, ma di terza parte, quindi indipendente, di una professionalità acquisita.
