Contexto legislativo
LEY 4/2013
LA CONFEDERACIÓN OPERA EN EL CONTEXTO DE LA AGREGACIONES PREVISTAS EN LA LEY ESTATAL Nº 4-2013
La Ley 4:2013 representa una nueva frontera en la reglamento de profesiones no reconocido, cioè quelle senza albo e no ecológico. La Legge è principalmente orientado en Asociaciones de carácter privado para las profesiones sin registro, aunque las asociaciones no estén obligadas a representar en exclusiva a la profesión específica, lasciando cosi sussistere la possibilità che ne esistano varie para la misma cifra. Además, la ley especifica que il singolo professionista può operare anche senza rappresentanza associativa anche se è demandato a informare che opera nel contesto specifico delle professioni libere. È importante sottolineare che le professioni libere, non organizzate in ordini o collegi, non possono intervenire in materia di esclusiva competenza delle professioni strutturate in ordini e collegi come, per esempio, avvocati, commercialisti, medici o nel caso specifico del turismo di avventura, le guide alpine. Contravvenire a tali requisiti chiama in causa il reato di esercizio abusivo di una professione (Art.348 CP).
La Norma ISO 21102 cita espressamente che per tale profilo, di guida del turismo di avventura, è necessario sempre verificare, per gli specifici ambiti, se in un determinato Stato vi è una regolamentazione vincolante.
En Italia, per esempio, una figura rappresentativa del turismo d’avventura è la Guida Alpina, tale professione è riservata (Legge dello Stato n. 6 – 1989) e quindi solo il Collegio Nazionale delle Guide Alpine Italiano può rilasciare la qualifica professionale.
Ovviamente, qualsiasi Guida Alpina può certificarsi come Guida del Turismo di Avventura secondo la norma ISO 21102 nelle varie declinazioni previste.
La certificación è quindi voluntario ed è in questo caso un elemento distintivo y reconocible ulteriore a livello internazionale ed anche nazionale ma non necessario ai fini dell’esercizio della professione perché il professionista, in questo caso, è già autorizzato per legge.
Se invece si considera nell’ambito del turismo di avventura la guía cicloturismo, tale professione è libera e se certificati, l’unico registro pubblico valido de acuerdo con Ley 4:2013 è il registro di Accredia donde figuran los nombres de todas las personas certificadas por un organismo de certificación acreditado por Accredia para la norma ISO 21102. Atención que la certificación no es un sistema de acceso al mundo laboral, perché trattandosi di professioni libera, l’accesso è libero. La certificación è uno instrumento de garantía complementaria para el mercado y un sistema de confirmación que no sea autorreferencial, sino de terceros, y por tanto independiente, de un professionalità acquisita.
